(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione, ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto regionale, promuove un'indagine conoscitiva sulle necessita' e sullo stato degli interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica volta ad acquisire ogni utile elemento di conoscenza e di giudizio in ordine alle esigenze abitative, alle possibilita' di risposta nel breve e nel medio periodo da parte degli organismi istituzionalmente competenti, ai flussi finanziari disponibili, alle procedure di utilizzazione degli stessi. 2. L'indagine dovra' consentire di conoscere: a) i dati relativi all'anagrafe dell'utenza ed alle domande di assegnazione di alloggi, effettuate a seguito di bandi pubblici, non ancora accolte al momento di entrata in vigore della presente legge; b) le iniziative assunte o che s'intendono assumere per superare l'emergenza alloggiativa nel Lazio, attraverso anche l'acquisto di alloggi e l'utilizzazione delle risorse messe a disposizione della Regione; c) le cause di ritardi nell'utilizzazione dei fondi disponibili e gia' stanziati; d) le ragioni del ritardo o della inesistenza del censimento degli occupanti. 3. In particolare, per quanto concerne le occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'indagine di cui sopra dovra' consentire l'acquisizione: a) dei dati relativi alla situazione delle occupazioni abusive; b) del censimento degli occupanti, se esiste; c) di notizie sul numero degli occupanti abusivi in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'assegnazione degli alloggi, sul loro eventuale inserimento nella graduatoria utile per ottenere la predetta assegnazione, sui motivi per i quali le domande di assegnazione non sono state accolte. 4. La commissione dovra' inoltre: a) esaminare le ragioni per le quali gli alloggi illegittimamente occupati non sono stati sgomberati; b) appurare se vi siano disfunzioni amministrative ad ogni livello che abbiano favorito le occupazioni abusive; c) proporre al Consiglio regionale le misure necessarie a fronteggiare gli illegittimi comportamenti.